Art. 5.
(Forum consultivo).

      1. Al fine di coadiuvare l'Autorità nell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 4 e di assicurare la più ampia partecipazione delle parti interessate alla definizione degli indicatori di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera a), alla valutazione e alla verifica dei comportamenti socialmente responsabili e all'individuazione delle misure più adeguate per incentivare tali comportamenti, è istituito, con funzioni consultive dell'Autorità, un Forum di venticinque esperti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
      2. Il Forum è composto da:

          a) tre rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

          b) tre rappresentanti delle associazioni di categoria della produzione industriale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui uno per le piccole e medie imprese;

          c) due rappresentanti delle associazioni di categoria del settore dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

          d) due rappresentanti delle associazioni di categoria del settore del commercio maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

          e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

 

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          f) due rappresentanti delle organizzazioni non governative e delle associazioni impegnate nella promozione e nella protezione dei diritti umani e due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;

          g) due rappresentanti degli organismi rappresentativi delle autonomie locali;

          h) due rappresentanti delle associazioni del settore delle aziende dei servizi pubblici locali;

          i) due rappresentanti della comunità scientifica e del mondo universitario di comprovata competenza ed esperienza in materia di responsabilità sociale delle imprese;

          l) due rappresentanti indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

      3. Le spese per la partecipazione al Forum sono a carico dell'Autorità.
      4. Le funzioni di segreteria del Forum sono assicurate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
      5. Il Forum, con regolamento interno approvato dall'Autorità previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce le norme procedurali attinenti al suo funzionamento, in particolare relativamente alle modalità per il rilascio dei pareri, prevedendo, con riferimento a tale funzione, la costituzione al proprio interno di gruppi di lavoro e di commissioni ristrette.
      6. Nella valutazione dei progetti da ammettere alle agevolazioni di cui all'articolo 7 e nella valutazione dei comportamenti sociali delle imprese, l'Autorità garantisce la partecipazione del Forum.